1 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas.
2 El surveglia l’execuziun chantunala da questa lescha.
3 El po scumandar u pretender d’eliminar mesiras che pericliteschan la protecziun cunter aua gronda.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.
3 Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.