721.100 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la correcziun dals curs d'aua

721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 11 Confederaziun

1 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas.

2 El surveglia l’execuziun chantunala da questa lescha.

3 El po scumandar u pretender d’eliminar mesiras che pericliteschan la protecziun cunter aua gronda.

Art. 11 Confederazione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2 Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.

3 Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.