455 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart la protecziun dals animals (LPAn)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 9 Persunal per la tgira d’animals

Il Cussegl federal po determinar en tge secturs ordaifer l’agricultura che l’engaschament da tgiradras e da tgiraders d’animals è necessari.

Art. 9 Guardiani di animali

Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell’agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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