455 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart la protecziun dals animals (LPAn)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 8 Protecziun da las investiziuns

Ils edifizis ed ils indrizs che vegnan permess tenor questa lescha per animals da niz pon vegnir duvrads – suenter lur construcziun – almain durant la durada ordinaria d’amortisaziun.

Art. 8 Protezione degli investimenti

Le costruzioni e installazioni destinate agli animali da reddito autorizzate secondo la presente legge possono essere utilizzate almeno per la durata ordinaria d’ammortamento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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