1 Uschenavant che questa lescha basegna dretg chantunal cumplementar per sia execuziun, èn ils chantuns obligads da far las prescripziuns correspundentas.
2 Ils chantuns communitgeschan las prescripziuns executivas al Departament federal da l’intern.
1 I Cantoni sono tenuti ad emanare le disposizioni cantonali completive necessarie per l’esecuzione della presente legge.
2 I Cantoni comunicano le prescrizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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