1 Tgi che s’occupa d’animals, sto:
2 Nagin na dastga chaschunar nungiustifitgadamain dolurs, suffrientschas u donns ad in animal, tementar l’animal u betg resguardar sia dignitad en in’autra moda. Igl è scumandà da maltractar, da negliger u da stanclentar animals nunnecessariamain.
3 Il Cussegl federal scumonda ulteriuras praticas vi d’animals, sche quellas violeschan lur dignitad.
1 Chi si occupa di animali deve:
2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.