455 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart la protecziun dals animals (LPAn)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 4 Princips

1 Tgi che s’occupa d’animals, sto:

a.
tegnair quint il meglier pussaivel da lur basegns; e
b.
procurar per lur bainesser, uschenavant che l’intent da lur utilisaziun permetta quai.

2 Nagin na dastga chaschunar nungiustifitgadamain dolurs, suffrientschas u donns ad in animal, tementar l’animal u betg resguardar sia dignitad en in’autra moda. Igl è scumandà da maltractar, da negliger u da stanclentar animals nunnecessariamain.

3 Il Cussegl federal scumonda ulteriuras praticas vi d’animals, sche quellas violeschan lur dignitad.

Art. 4 Principi

1 Chi si occupa di animali deve:

a.
tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
b.
nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.