Las autoritads ch’èn incumbensadas cun l’execuziun da questa lescha han access als locals, als indrizs, als vehichels, als objects ed als animals; per quest intent han ellas la qualitad d’organs da la polizia giudiziala.
Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.