1 La Confederaziun ed ils chantuns pon consultar organisaziuns e firmas per l’execuziun da questa lescha u crear organisaziun adattadas per quest intent.
2 Els surveglian la cooperaziun da questas organisaziuns e da questas firmas. L’autoritad cumpetenta descriva en ina incarica da prestaziun las incumbensas e las cumpetenzas che vegnan surdadas a questas organisaziuns ed a questas firmas. Davart lur gestiun e lur contabilitad ston ellas render quint a questa autoritad. La controlla parlamentara en la Confederaziun ed en ils chantuns resta resalvada.
3 Il Cussegl federal ed ils chantuns pon autorisar las organisaziuns e las firmas incumbensadas da metter a quint taxas per lur activitad.
1 La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l’esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine.
2 La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la collaborazione di tali organizzazioni e ditte. L’autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare nella Confederazione e nei Cantoni.
3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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