Il Cussegl federal po far contracts internaziunals davart la scolaziun, la realisaziun da controllas ed il barat d’infurmaziuns sin il champ da la protecziun dals animals.
58 Integrà tras la cifra I da la LF dals 15 da zer. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione degli animali.
58 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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