1 Tgi che vul far experiments cun animals dovra ina permissiun da l’autoritad chantunala cumpetenta.
2 Las praticas tenor l’artitgel 11 alinea 1 ultima frasa han il medem status da procedura sco ils experiments cun animals.
3 L’autoritad chantunala cumpetenta suttametta las dumondas da permissiun per experiments cun animals tenor l’artitgel 17 a la Cumissiun chantunala per experiments cun animals.
4 Las permissiuns ston vegnir limitadas. Ellas pon vegnir colliadas cun cundiziuns e cun pretensiuns.
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1 Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
2 Le pratiche di cui all’articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali.
3 L’autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell’articolo 17.
4 Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.
5 Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell’effettivo di animali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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