455 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart la protecziun dals animals (LPAn)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 17 Restricziun a la dimensiun indispensabla

Ils experiments cun animals che chaschunan dolurs, suffrientschas u donns als animals, che als tementeschan, che pregiuditgeschan considerablamain lur stadi general u che na resguardan betg lur dignitad en in’autra moda ston vegnir restrenschids a la dimensiun indispensabla.

Art. 17 Limitazione al minimo indispensabile

Gli esperimenti che provocano all’animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d’ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.