Ils experiments cun animals che chaschunan dolurs, suffrientschas u donns als animals, che als tementeschan, che pregiuditgeschan considerablamain lur stadi general u che na resguardan betg lur dignitad en in’autra moda ston vegnir restrenschids a la dimensiun indispensabla.
Gli esperimenti che provocano all’animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d’ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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