1 La Confederaziun conceda a l’instituziun purtadra d’in parc sin dumonda dals chantuns in label da parc, sch’il parc:
2 L’instituziun purtadra d’in parc cun label da parc conceda a las persunas ed als manaschis, che produceschan en il parc products en moda persistenta u che furneschan servetschs, sin dumonda in label da products per caracterisar quests products e quests servetschs.
3 Ils labels da parc e da products vegnan concedids a temp limità.
1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:
2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.
3 Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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