451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23j

1 La Confederaziun conceda a l’instituziun purtadra d’in parc sin dumonda dals chantuns in label da parc, sch’il parc:

a.
vegn segirà a lunga vista cun mesiras cunvegnentas;
b.
ademplescha las pretensiuns tenor l’artitgel 23f, 23g u 23h u tenor ils artitgels 23e, 23i alinea 2 e 23l literas a e b.

2 L’instituziun purtadra d’in parc cun label da parc conceda a las persunas ed als manaschis, che produceschan en il parc products en moda persistenta u che furneschan servetschs, sin dumonda in label da products per caracterisar quests products e quests servetschs.

3 Ils labels da parc e da products vegnan concedids a temp limità.

Art. 23j

1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:

a.
viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
b.
è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b.

2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.

3 Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.