451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23i

1 Ils chantuns sustegnan stentas regiunalas per installar e per mantegnair parcs d’impurtanza naziunala.

2 Els procuran che la populaziun en las vischnancas pertutgadas possia cooperar en moda adequata.

Art. 23i

1 I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all’istituzione e alla conservazione di parchi d’importanza nazionale.

2 Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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