1 En il rom dals credits deliberads e sin basa da cunvegnas da program conceda la Confederaziun als chantuns agids finanzials globals per installar, per manar e per segirar la qualitad da parcs d’impurtanza naziunala:
2 L’autezza dals agids finanzials sa drizza tenor l’efficacitad da las mesiras.
1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale se:
2 L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia delle misure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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