1 La fundaziun dispona d’ina facultad da fundaziun intutgabla da 100 000 francs.
2 La Confederaziun conceda a la fundaziun contribuziuns annualas en il rom dals meds finanzials che vegnan permess tenor l’artitgel 27 alinea 3 litera a.
3 Las donaziuns che terzas persunas fan a la fundaziun senza precisar lur intent specific vegnan transferidas a la facultad da la fundaziun.
1 La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
2 La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all’articolo 27 capoverso 3 lettera a.
3 Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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