442.1 Lescha federala dals 11 da december 2009 davart la promoziun da la cultura (Lescha per promover la cultura, LPCu)

442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Art. 41 Tresoraria

1 L’Administraziun federala da finanzas gestescha ils meds finanzials liquids da la fundaziun en il rom da la tresoraria centrala.

2 L’Administraziun federala da finanzas conceda emprests da daners a la fundaziun a cundiziuns che correspundan al martgà per garantir sia prontadad da pajament en il rom da l’adempliment da sias incumbensas tenor l’artitgel 23 alinea 2.

3 Ils detagls vegnan reglads en in contract da dretg public tranter la Confederaziun e la fundaziun.

Art. 41 Tesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.

2 L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.

3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.