1 L’Administraziun federala da finanzas gestescha ils meds finanzials liquids da la fundaziun en il rom da la tresoraria centrala.
2 L’Administraziun federala da finanzas conceda emprests da daners a la fundaziun a cundiziuns che correspundan al martgà per garantir sia prontadad da pajament en il rom da l’adempliment da sias incumbensas tenor l’artitgel 23 alinea 2.
3 Ils detagls vegnan reglads en in contract da dretg public tranter la Confederaziun e la fundaziun.
1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.
2 L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.
3 I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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