1 Sch'ina scolaziun, ch'è renconuschida da la Confederaziun, na correspunda betg pli a las pretensiuns, fixescha il SEFRI in termin per il purschider per eliminar las mancanzas.
2 Sche quest termin scada senza che las mancanzas sajan vegnidas eliminadas u sche las mancanzas na vegnan betg eliminadas confurm a las prescripziuns, retira il SEFRI la renconuschientscha.
3 Avant taidla el l'autoritad chantunala cumpetenta e la Cumissiun federala per la maturitad professiunala.
1 Se un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfa più i requisiti, la SEFRI fissa un termine per porre rimedio alle lacune.
2 Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non sono eliminate conformemente alle prescrizioni, la SEFRI revoca il riconoscimento.
3 La SEFRI consulta previamente la competente autorità cantonale e la Commissione federale di maturità professionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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