1 Las scolaziuns da purschiders d'ina maturitad professiunala federala ston vegnir renconuschidas da la Confederaziun.
2 Ellas vegnan renconuschidas:
3 Dumondas da renconuschientscha sto l'autoritad chantunala inoltrar tar il SEFRI.
4 Il SEFRI decida suenter avair tadlà la Cumissiun federala per la maturitad professiunala.
1 I cicli di formazione degli operatori della maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.
2 I cicli di formazione sono riconosciuti se:
3 Le domande di riconoscimento sono presentate alla SEFRI dall’autorità cantonale.
4 La SEFRI decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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