Per la qualificaziun da las persunas d'instrucziun en scolaziuns da la maturitad professiunala federala valan las pretensiuns minimalas tenor ils artitgels 40, 42, 43, 46, 48 e 49 da l'Ordinaziun davart la furmaziun professiunala dals 19 da november 20036.
Per la qualifica dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti minimi di cui agli articoli 40, 42, 43, 46, 48 e 49 dell’ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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