1 Sche l'examen da maturitad professiunala na reussescha betg, po el vegnir repetì ina giada.
2 I vegnan repetids quels roms, en ils quals igl è resultada ina nota insuffizienta en l'emprim examen.
3 Per ils roms dal sectur da basa e dal sectur central quinta – tar la repetiziun – la nota d'examen senza resguardar la nota empirica vertenta.
4 Per ils roms dal sectur cumplementar sto – tar la repetiziun – vegnir absolvì in examen. I quinta mo la nota d'examen.
5 En cas d'ina nota insuffizienta en il lavurar en moda interdisciplinara valan per la repetiziun las suandantas reglas:
6 Sche l'instrucziun vegn frequentada durant almain 2 semesters per preparar la repetiziun, quintan mo las notas empiricas novas per calcular la nota.
7 Davart la data da la repetiziun decida l'autoritad chantunala.
1 Se non è superato, l’esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.
2 La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.
3 Nelle materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico in cui l’esame è ripetuto la nota d’esame fa stato e non è tenuto conto della nota finale della materia.
4 In caso di ripetizione, è sostenuto un esame anche nelle materie dell’ambito complementare. Solo la nota d’esame fa stato.
5 Se la nota dell’approccio interdisciplinare è insufficiente, per la ripetizione si applicano le regole seguenti:
6 Se nella preparazione alla ripetizione dell’esame vengono frequentate le lezioni per almeno due semestri, nel calcolo delle note si considerano solo le nuove note finali della materia.
7 L’autorità cantonale decide la data di ripetizione dell’esame.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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