1 Tgi che n'ha betg reussì l'examen da maturitad professiunala per terminar ina scolaziun durant la furmaziun fundamentala professiunala, survegn l'attestat federal da qualificaziun, premess che las premissas per acquistar tal èn ademplidas.
2 L'autoritad chantunala regla la dimensiun e la realisaziun d'examens cumpensatorics necessaris e fixescha las disposiziuns per relaziuns spezialas.
1 Chi non ha superato l’esame di maturità professionale al termine di un ciclo di formazione seguito durante la formazione professionale di base consegue l’attestato federale di capacità, purché le condizioni per il suo ottenimento siano soddisfatte.
2 L’autorità cantonale disciplina la portata e lo svolgimento degli esami sostituitivi necessari e emana disposizioni sulle situazioni particolari.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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