412.103.1 Ordinaziun dals 24 da zercladur 2009 davart la maturitad professiunala federala (Ordinaziun davart la maturitad professiunala, OMPr)

412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

Art. 25 Reussida

1 Per reussir l'examen da maturitad professiunala quintan:

a.
las notas dals roms dal sectur da basa;
b.
las notas dals roms dal sectur central;
c.
las notas dals roms dal sectur cumplementar;
d.
la nota per il lavurar en moda interdisciplinara.

2 I valan confurm al senn las premissas da promoziun tenor l'artitgel 17 alinea 4.

Art. 25 Superamento dell’esame

1 Ai fini del superamento dell’esame di maturità professionale sono considerate:

a.
le note nelle materie dell’ambito fondamentale;
b.
le note nelle materie dell’ambito specifico;
c.
le note nelle materie dell’ambito complementare;
d.
la nota ottenuta nell’approccio interdisciplinare.

2 Le condizioni per la promozione di cui all’articolo 17 capoverso 4 si applicano per analogia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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