312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 9 Purschida

1 Ils chantuns procuran ch’i stettian a disposiziun posts da cussegliaziun privats u publics ch’èn autonoms en lur sectur d’activitad. Per quest intent tegnan els quint dals basegns spezials da las differentas categorias da victimas.

2 In post da cussegliaziun po esser ina instituziun cuminaivla da plirs chantuns.

Art. 9 Offerta

1 I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.

2 I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.