1 Ils chantuns procuran ch’i stettian a disposiziun posts da cussegliaziun privats u publics ch’èn autonoms en lur sectur d’activitad. Per quest intent tegnan els quint dals basegns spezials da las differentas categorias da victimas.
2 In post da cussegliaziun po esser ina instituziun cuminaivla da plirs chantuns.
1 I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.
2 I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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