312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 10 Invista da las actas

1 Ils posts da cussegliaziun pon prender invista da las actas da las autoritads da persecuziun penala e da las dretgiras, che concernan las proceduras, a las qualas èn participads la victima u ses confamigliars, sche tals han dà lur consentiment.

2 Il dretg da prender invista da las actas dastga vegnir refusà als posts da cussegliaziun mo, sche – tenor il dretg processual decisiv – el pudess er vegnir refusà a la persuna donnegiada.

Art. 10 Diritto di esaminare gli atti

1 I consultori possono esaminare gli atti delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali riguardanti procedimenti ai quali la vittima o i suoi congiunti partecipano, per quanto essi vi acconsentano.

2 Il diritto di esaminare gli atti può essere negato ai consultori soltanto se, secondo il diritto procedurale determinante, tale rifiuto potrebbe essere opposto anche alla parte lesa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.