312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 21 Pajament anticipà

L’autoritad chantunala cumpetenta conceda in pajament anticipà, sche:

a.
la persuna che ha il dretg sin prestaziuns dovra immediatamain agid finanzial; e
b.
las consequenzas dal delict na pon betg vegnir constatadas a curta vista cun segirezza suffizienta.

Art. 21 Acconto

L’autorità cantonale accorda un acconto se:

a.
l’avente diritto ha bisogno immediatamente di aiuto finanziario; e
b.
le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.