312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 13 Agid immediat ed agid a pli lunga vista

1 Ils posts da cussegliaziun prestan immediatamain agid a la victima ed a ses confamigliars per cuntentar ils basegns ils pli urgents che resultan dal delict (agid immediat).

2 Sche necessari prestan els in agid supplementar a la victima ed a ses confamigliars, fin ch’il stadi da sanadad da la persuna pertutgada è sa stabilisà e fin che las ulteriuras consequenzas dal delict èn eliminadas u gulivadas tant sco pussaivel (agid a pli lunga vista).

3 Ils posts da cussegliaziun pon laschar furnir l’agid immediat e l’agid a pli lunga vista tras terzs.

Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine

1 I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato).

2 Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell’interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine).

3 I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.