312.5 Lescha federala dals 23 da mars 2007 davart l'agid a victimas da delicts (Lescha davart l'agid a victimas, LAVi)

312.5 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Art. 12 Cussegliaziun

1 Ils posts da cussegliaziun cusseglian la victima e ses confamigliars ed als gidan a far valair lur dretgs.

2 Sch’ils posts da cussegliaziun survegnan in’annunzia tenor l’artitgel 8 alinea 2 u 3, entran els en contact cun la victima u cun ses confamigliars.

Art. 12 Consulenza

1 I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti.

2 Se ricevono un avviso secondo l’articolo 8 capoverso 2 o 3, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.