1 Questa lescha vala er per ovras, per preschentaziuns, per portatuns, per videos u per emissiuns ch’èn vegnids creads avant sia entrada en vigur.
2 Sche l’utilisaziun d’ina ovra, d’ina preschentaziun, d’in portatun, d’in video u d’ina emissiun, che fiss illegala tenor questa lescha, era permessa fin ussa, dastga questa utilisaziun vegnir terminada, sch’ella era vegnida cumenzada avant l’entrada en vigur da questa lescha.
1 La presente legge si applica anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi nonché ad emissioni creati prima della sua entrata in vigore.
2 Se l’utilizzazione di un’opera, di una prestazione, di un supporto audio o audiovisivo o di un’emissione, lecita secondo il diritto previgente, è vietata dalla presente legge, l’utilizzazione iniziata prima dell’entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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