1 Contracts davart dretgs d’autur u dretgs da protecziun parents, concludids avant l’entrada en vigur da questa lescha, sco er disposiziuns prendidas sin basa da talas contracts mantegnan lur effect tenor il dretg vertent.
2 Sch’i n’è fixà nagut auter, n’èn quests contracts betg applitgabels per dretgs che vegnan stgaffids pir tras questa lescha.
3 Ils artitgels 13a e 35a n’èn betg applitgabels per contracts ch’èn vegnids concludids avant l’entrada en vigur da la midada dals 27 da settember 2019.105
105 Integrà tras la cifra I da la LF dals 27 da sett. 2019, en vigur dapi il 1. d’avr. 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 I contratti relativi ai diritti d’autore e ai diritti di protezione affini, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, come pure gli atti di disposizione effettuati in virtù di tali contratti, rimangono efficaci secondo le norme del diritto previgente.
2 Salvo patto contrario, questi contratti non sono applicabili ai diritti introdotti dalla presente legge.
3 Gli articoli 13a e 35a non sono applicabili ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2019.106
106 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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