1 La rauba vegn destruida sin donn e cust dal petent.
2 Davart ils custs per prelevar e per tegnair en salv emprovas u musters tenor l’artitgel 77e decida la dretgira en connex cun il giudicament dals dretgs d’indemnisaziun dal donn tenor l’artitgel 77f alinea 1.
100 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.
2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 77e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 77f capoverso 1.
101 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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