1 Sche la destrucziun da la rauba sa mussa sco nunmotivada, stat unicamain il petent bun per il donn resultà.
2 Sch’il declerant, il possessur u il proprietari ha dà ses consentiment en scrit a la destrucziun, na resultan nagins dretgs d’indemnisaziun dal donn envers il petent, er betg sche la destrucziun sa mussa pli tard sco nunmotivada.
99 Integrà tras la cifra 1 da l’agiunta da la LF dals 22 da zer. 2007, en vigur dapi il 1. da fan. 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.
2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
100 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.