1 Sche pliras societads da gestiun èn activas en il medem sectur d’utilisaziun, fixeschan ellas ina tariffa cuminaivla tenor princips unitars per mintga utilisaziun d’ovras u da preschentaziuns e designeschan ina dad ellas sco post d’incassament cuminaivel.
2 Il Cussegl federal po decretar ulteriuras prescripziuns concernent lur collavuraziun.
1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d’opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l’incasso.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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