1 Las societads da gestiun èn obligadas da fixar in reglament da repartiziun e da suttametter quel al IPI per l’approvaziun.50
2 Cun il consentiment da l’organ suprem da la societad pon parts dal retgav da gestiun vegnir duvradas per il provediment social e per ina promoziun adequata da la cultura.
50 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 27 da sett. 2019, en vigur dapi il 1. d’avr. 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all’IPI.50
2 L’utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l’approvazione dell’organo supremo della società.
50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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