1 Las societads da gestiun fixeschan tariffas per cuvrir las bunificaziuns ch’ellas pretendan.
2 Ellas contracteschan davart la concepziun da las singulas tariffas cun las associaziuns che represchentan ils utilisaders.
3 Ellas suttamettan las tariffas a la Cumissiun arbitradra (art. 55) per l’approvaziun e publitgeschan las tariffas approvadas.
1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate.
2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.
3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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