1 La permissiun vegn concedida per 5 onns; ella po mintgamai vegnir prolungada per 5 ulteriurs onns.
2 La concessiun, la prolungaziun, la midada, la privaziun e la nunprolungaziun da la permissiun vegnan publitgadas.
1 L’autorizzazione è accordata per cinque anni; alla scadenza di ogni periodo, può essere rinnovata per cinque anni.
2 La concessione, il rinnovo, la modificazione, la revoca e il non rinnovo dell’autorizzazione sono pubblicati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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