231.1 Lescha federala dals 9 d'october 1992 davart ils dretgs d'autur ed ils dretgs da protecziun parents (Lescha davart ils dretgs d'autur, LDAu)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 3 Ovras da segund maun

1 Ovras spiertalas che han in caracter individual, las qualas vegnan creadas – utilisond ovras existentas – uschia, che las ovras utilisadas restan visiblas en lur caracter individual, èn ovras da segund maun.

2 Talas ovras èn cunzunt translaziuns sco er adattaziuns audiovisualas ed autras.

3 Ovras da segund maun èn protegidas autonomamain.

4 La protecziun da las ovras utilisadas resta resalvada.

Art. 3 Opere di seconda mano

1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.

2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti.

3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.

4 È salva la protezione delle opere utilizzate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.