1 Ovras èn, independentamain da lur valur u da lur intent, creaziuns spiertalas litteraras ed artisticas, che han in caracter individual.
2 Latiers tutgan en spezial:
3 Sco ovras valan er programs da computer.
3bis Reproducziuns fotograficas e reproducziuns d’objects traidimensiunals producidas cun ina procedura sumeglianta a la fotografia valan sco ovras, er sch’ellas n’han betg in caracter individual.4
4 Medemamain protegids èn sbozs e projects, titels e parts d’ovras, sch’els èn creaziuns spiertalas che han in caracter individual.
4 Integrà tras la cifra I da la LF dals 27 da sett. 2019, en vigur dapi il 1. d’avr. 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni
dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.
2 Sono in particolare opere:
3 I programmi per computer sono pure considerati opere.
3bis Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.4
4 Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale.
4 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.