1 Collecziuns èn protegidas autonomamain, sch’ellas èn – areguard la schelta u areguard la disposiziun – creaziuns spiertalas che han in caracter individual.
2 La protecziun da las ovras reunidas en la collecziun resta resalvada.
1 Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto.
2 È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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