231.1 Lescha federala dals 9 d'october 1992 davart ils dretgs d'autur ed ils dretgs da protecziun parents (Lescha davart ils dretgs d'autur, LDAu)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 4 Collecziuns

1 Collecziuns èn protegidas autonomamain, sch’ellas èn – areguard la schelta u areguard la disposiziun – creaziuns spiertalas che han in caracter individual.

2 La protecziun da las ovras reunidas en la collecziun resta resalvada.

Art. 4 Collezioni

1 Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto.

2 È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.