1 Ovras publitgadas dastgan vegnir citadas, sch’il citat serva sco explicaziun, sco infurmaziun u sco illustraziun e sche quest intent giustifitgescha la dimensiun dal citat.
2 Il citat sco tal e la funtauna ston vegnir inditgads. Sch’i vegn renvià a l’autur en la funtauna, sto quel medemamain vegnir inditgà.
1 Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall’impiego fatto.
2 La citazione dev’essere indicata in quanto tale; la fonte, come l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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