1 Sin las glistas che servan a cataloghisar ed ad intermediar lur inventaris dastgan bibliotecas, instituziuns da furmaziun, museums, collecziuns ed archivs publics u accessibels a la publicitad reproducir curts extracts da las ovras u dals exemplars da l’ovra che sa chattan en lur inventaris, uschenavant che quai na pregiuditgescha betg la gestiun normala da l’ovra.
2 Sco curts extracts valan en spezial las suandantas parts d’ovras:
22 Integrà tras la cifra I da la LF dals 27 da sett. 2019, en vigur dapi il 1. d’avr. 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.
2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:
23 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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