In’ovra che sa chatta en ina collecziun accessibla a la publicitad, dastga vegnir reproducida en in catalog edì da l’administraziun da la collecziun; la medema regulaziun vala per l’ediziun da catalogs da fieras e d’aucziuns.
Nel catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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