231.1 Lescha federala dals 9 d'october 1992 davart ils dretgs d'autur ed ils dretgs da protecziun parents (Lescha davart ils dretgs d'autur, LDAu)

231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Art. 26 Catalogs da museum, da fieras e d’aucziuns

In’ovra che sa chatta en ina collecziun accessibla a la publicitad, dastga vegnir reproducida en in catalog edì da l’administraziun da la collecziun; la medema regulaziun vala per l’ediziun da catalogs da fieras e d’aucziuns.

Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta

Nel catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.