211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 44 Secret d’uffizi

1 Las persunas che lavuran tar las autoritads dal stadi civil èn obligadas a la discreziun en quai che concerna datas davart il stadi civil. L’obligaziun da discreziun exista vinavant er suenter che la relaziun da servetsch è vegnida terminada.

2 Resalvada resta la communicaziun da datas davart il stadi civil sin basa da prescripziuns spezialas.

Art. 44 Segreto d’ufficio

1 Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d’ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

2 È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.