211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 39

Persunas svizras sco er persunas estras che stattan en ina relaziun da dretg da famiglia envers persunas svizras ston annunziar a la represchentanza svizra a l’exteriur cumpetenta eveniments capitads a l’exteriur, decleraziuns e decisiuns estras che pertutgan il stadi civil.

Art. 39

I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all’estero.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.