1 Tgi che chatta in uffant da derivanza nunenconuschenta, sto infurmar l’autoritad ch’è cumpetenta tenor il dretg chantunal.
2 L’autoritad dat a l’uffant in num da famiglia e prenums ed annunzia quai a l’uffizi dal stadi civil.
3 Sche la derivanza u sch’il lieu da naschientscha da l’uffant chattà vegn constatà pli tard, sto quai vegnir documentà sin disposiziun da l’autoritad da surveglianza.
1 Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l’autorità competente conformemente al diritto cantonale.
2 L’autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all’ufficio dello stato civile.
3 Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell’autorità di vigilanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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