211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 33 Communicaziun da datas or dals mussaments

1 La communicaziun da datas or dals mussaments sa drizza tenor las prescripziuns dal 6. chapitel davart la communicaziun da datas.

2 Documents or dals mussaments dastgan vegnir restituids dals uffizis dal stadi civil a las persunas autorisadas. Els ston vegnir remplazzads tras copias legalisadas.

Art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi

1 La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati.

2 Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.