1 La communicaziun da datas or dals mussaments sa drizza tenor las prescripziuns dal 6. chapitel davart la communicaziun da datas.
2 Documents or dals mussaments dastgan vegnir restituids dals uffizis dal stadi civil a las persunas autorisadas. Els ston vegnir remplazzads tras copias legalisadas.
1 La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati.
2 Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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