211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 32 Durada da l’archivaziun

1 Ils mussaments ston vegnir tegnids en salv 50 onns.

2 Sch’ils mussaments vegnan segirads sin microfilm u en furma electronica, dastgan els vegnir destruids – cun la permissiun da l’autoritad da surveglianza – suenter 10 onns.

Art. 32 Termine di conservazione

1 I documenti giustificativi vanno conservati per 50 anni.

2 Se i documenti sono salvati mediante microfilm o su un supporto di dati elettronico, possono essere distrutti dopo 10 anni con il consenso dell’autorità di vigilanza.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.