211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 28

1 La documentaziun legalmain valaivla da las datas davart il stadi civil succeda cun la funcziun dal terminar.

2 Terminar dastgan mo funcziunaris dal stadi civil che han ils dretgs d’access correspundents (art. 79) s’identifitgond persunalmain sco utilisaders.

Art. 28

1 La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di chiusura.

2 Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d’accesso (art. 79) possono effettuare la chiusura identificandosi personalmente come utenti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.