1 La documentaziun legalmain valaivla da las datas davart il stadi civil succeda cun la funcziun dal terminar.
2 Terminar dastgan mo funcziunaris dal stadi civil che han ils dretgs d’access correspundents (art. 79) s’identifitgond persunalmain sco utilisaders.
1 La validazione della documentazione dei dati dello stato civile avviene tramite la funzione di chiusura.
2 Soltanto gli ufficiali dello stato civile con il pertinente diritto d’accesso (art. 79) possono effettuare la chiusura identificandosi personalmente come utenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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