1 Autoritads, en spezial ils uffizis dal stadi civil, èn obligads d’annunziar sbagls a l’autoritad da surveglianza.
2 Mintga persuna pertutgada po annunziar sbagls a l’autoritad da surveglianza.
3 Sche la persuna pertutgada ha prendì encunter documents che cuntegnan sbagls, sto ella vegnir tadlada avant ch’ils sbagls vegnan curregids.
104 Integrà tras la cifra I da l’O dals 4 da zer. 2010, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 3061).
1 Le autorità, segnatamente gli uffici dello stato civile, sono tenute a segnalare gli errori all’autorità di vigilanza.
2 Ogni interessato può segnalare errori all’autorità di vigilanza.
3 Se ha accettato documenti contenenti errori, l’interessato deve essere sentito prima di rettificarli.
102 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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