211.112.2 Ordinaziun dals 28 d'avrigl 2004 davart il stadi civil (OSC)

211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)

Art. 19 Termin per documentar datas davart il stadi civil

Datas davart il stadi civil cumprovadas ston vegnir documentadas immediatamain.

103 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 28 da zer. 2006, en vigur dapi il 1. da schan. 2007 (AS 2006 2923).

Art. 19 Termine per la documentazione dei dati dello stato civile

I dati dello stato civile comprovati vanno documentati senza indugio.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.