1 La Chanzlia federala prenda las mesiras ch’èn necessarias tenor las prescripziuns legalas per realisar las votaziuns.
2 Ensemen cun il departament cumpetent elavura ella las explicaziuns e suttametta quellas al Cussegl federal per prender in conclus en chaussa.
1 La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
2 Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.