161.11 Ordinaziun dals 24 da matg 1978 davart ils dretgs politics (ODP)

161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

Art. 3 Preparaziun

1 La Chanzlia federala prenda las mesiras ch’èn necessarias tenor las prescripziuns legalas per realisar las votaziuns.

2 Ensemen cun il departament cumpetent elavura ella las explicaziuns e suttametta quellas al Cussegl federal per prender in conclus en chaussa.

Art. 3 Preparazione

1 La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

2 Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.