En cas d’elecziuns cumplementaras (art. 56 al. 1 LDP) envida la regenza chantunala il represchentant da la glista che ha il dretg da far ina proposta d’inoltrar entaifer 30 dis ina glista da candidats. Per quest intent al surdat ella ina copia da la glista da candidats oriunda cun ils nums e las adressas da tut ils sutsegnaders.
30 Versiun tenor la cifra I da la O dals 26 da favr. 1997, en vigur dapi il 1. d’avr. 1997 (AS 1997 761).
Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l’indirizzo di tutti i firmatari.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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